LEGGE REGIONALE N. 8 DEL
26-06-2003
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Indice:
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IL CONSIGLIO
REGIONALE |
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TITOLO I
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1. E’ istituito un Fondo regionale per concorrere al sostegno
finanziario degli interventi di cui alla legge 9 gennaio 1989, n. 13
diretti all’eliminazione ed al superamento delle barriere
architettoniche negli edifici privati.
2. Il Fondo regionale di cui al comma 1 è destinato ad integrare le
risorse finanziarie assegnate, per le medesime finalità, dallo Stato
ai sensi dell’articolo 10 della legge 9 gennaio 1989, n.13
nell’ipotesi in cui le somme attribuite alla Regione non siano
sufficienti a coprire l’intero fabbisogno dei Comuni.
3. Nel caso di rinuncia da parte degli aventi diritto o di decadenza
delle condizioni necessarie all’ottenimento, il contributo è
restituito alla Regione dalle Amministrazioni Comunali entro 60 giorni
dal verificarsi della condizione che ha determinato la rinuncia o la
decadenza, trascorsi i quali sono dovuti gli interessi moratori.
4. Per l’intervento di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro
1.000.000,00 allocata all’UPB 3.2.02.04 (capitolo 32020406) dello
stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno 2003.
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