LEGGE REGIONALE N

LEGGE REGIONALE N. 8 DEL 26-06-2003
REGIONE CALABRIA

Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l’anno 2003 (art. 3, comma 4, della legge regionale n. 8/2002).

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA
N. 12
del 1 luglio 2003
SUPPLEMENTO STRAORDINARIO N. 2 DEL 3 luglio 2003

Indice:

Articoli della Legge:
1   2   2 Bis   2 Ter   3   3 Bis   4   5   6   7   8   8 Bis   9   10   11   12   13   14   14 Bis   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   25 Bis   26   27   28   28 Bis   28 Ter   29   30   31   32   33   34   35   36  

 

 

 

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO


IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA



La seguente legge:

TITOLO I
(Disposizioni di carattere finanziario

ARTICOLO 9

 

1. E’ istituito un Fondo regionale per concorrere al sostegno 
finanziario degli interventi di cui alla legge 9 gennaio 1989, n. 13 
diretti all’eliminazione ed al superamento delle barriere 
architettoniche negli edifici privati.
2. Il Fondo regionale di cui al comma 1 è destinato ad integrare le 
risorse finanziarie assegnate, per le medesime finalità, dallo Stato 
ai sensi dell’articolo 10 della legge 9 gennaio 1989, n.13 
nell’ipotesi in cui le somme attribuite alla Regione non siano 
sufficienti a coprire l’intero fabbisogno dei Comuni.
3. Nel caso di rinuncia da parte degli aventi diritto o di decadenza 
delle condizioni necessarie all’ottenimento, il contributo è 
restituito alla Regione dalle Amministrazioni Comunali entro 60 giorni 
dal verificarsi della condizione che ha determinato la rinuncia o la 
decadenza, trascorsi i quali sono dovuti gli interessi moratori. 
4. Per l’intervento di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 
1.000.000,00 allocata all’UPB 3.2.02.04 (capitolo 32020406) dello 
stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno 2003.

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